Descrizione
L'AUTOTUTELA e' uno strumento di autocorrezione attraverso il quale l'Ufficio Tributi, qualora si accorga di avere commesso errori nei propri atti, puo' rettificare il proprio operato senza ricorrere al giudice (la Commissione Tributaria).
L'autotutela puo' essere applicata in via autonoma cioe' d'ufficio, oppure su richiesta del cittadino.
La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente il termine per il pagamento degli atti ne' quello per presentare ricorso alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica dell'atto).
L'ufficio tributi non e' obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto e nel caso in cui questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, si dovra' procedere al ricorso presso il giudice tributario nei termini previsti dalla legge.
L'istanza di autotutela puo' essere presentata anche in pendenza di giudizio e anche nel caso in cui si sia gia' provveduto al pagamento dell'atto di accertamento (in questo caso qualora venisse accolta si avra' diritto al rimborso di quanto indebitamente versato).
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Ultimo aggiornamento: 01-02-2024, 12:33